Come sancito dall’art. 147 c.c., i genitori hanno sia diritti sia obblighi, tra questi ultimi c’è sicuramente quello di mantenere i figli.

In caso di separazione o divorzio (Riforma Cartabia: separazione e divorzio dei coniugi.), tale obbligo, non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma perdura fintantoché questi non abbia raggiunto l’indipendenza economica.

Come evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione (sent. 23245/2023 e ordinanza n. 17183/2020) la sussistenza dell’obbligo al mantenimento ( Mantenimento del figlio maggiorenne: se perde il lavoro, il genitore deve pagare nuovamente? ), in caso di figli maggiorenni, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, tenendo conto delle “circostanze del caso”. Pertanto, la presenza di un figlio maggiorenne economicamente non indipendente non implica automaticamente la sussistenza in capo al genitore dell’obbligo di mantenimento.

In caso di separazione e divorzio, Il giudice di merito, nell’effettuare tale valutazione, deve adottare criteri di rigore “proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari”, anche al fine di evitare il protrarsi, a tempo indeterminato, l’obbligo al mantenimento.

Tra la capacità del figlio di provvedere autonomamente a sé stesso e l’assegnazione della casa familiare sussiste uno stretto legame, tale per cui, in caso di separazione o divorzio, l’autonomia economica del figlio maggiorenne determina il venir meno del diritto all’assegnazione della casa familiare o la sua revoca.

Sia l’assegnazione della casa familiare sia la sua revoca devono essere stabilite da un provvedimento del Giudice competente.