La responsabilità genitoriale deve essere esercitata, a mezzo dell’affidamento, nell’esclusivo interesse della prole.

In caso di separazione e divorzio, qualora tra i genitori sussista un livello di conflittualità tale da creare una situazione di pregiudizio per il figlio, il giudice può disporre l’affidamento (Cassazione: la sindrome da alienazione parentale nel rapporto genitori-figli non ha fondamento) dello stesso all’Ente territorialmente competente con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale. Pertanto, si rende necessario sottolineare che per l’adozione di tale misura è necessario che sussista un pregiudizio per il minore.

Tale misura comporta la devoluzione all’ente incaricato dell’adozione nell’interesse del minore di tutte quelle decisioni concernenti aree importanti della vita dello stesso, come ad esempio salute e l’istruzione o comunque incidenti sulla sua vita che in un clima di elevata conflittualità genitoriale possono essere fonti di ulteriori litigi tra genitori. I quali potrebbero causare il permanere, a tempo indeterminato, di “questioni pendenti”, capaci di determinare un pregiudizio per il minore. (Tribunale Imperia, 23/04/2020, (ud. 17/04/2020, dep. 23/04/2020), n.230).

Pertanto, qualora i genitori (Tribunale: i genitori sono i responsabili della violenza assistita sul minore) non riescano a trovare una soluzione riguardo una questione concernente il minore, in sede di separazione o divorzio, il giudice potrà optare per un regime di affidamento all’ente (di regola in persona del Servizio Sociale).

Il tribunale, in caso di separazione o divorzio, nel disporre tale provvedimento indica quali sono gli incarichi attribuiti all’ente affidatario e quali sono gli ambiti decisionali rispetto ai quali opera la limitazione della responsabilità genitoriale.