In capo a ciascun genitoregrava l’obbligo di contribuire al mantenimentodei figlisin dal momento della loro nascita, ognuno in proporzione alla propria condizione economica.

Quest’obbligo in capo al genitorepermane sicuramente per tutti gli anni in cui il figlioè minorenne, ma può perdurare  anche una volta raggiunta la maggiore età. 

Il raggiungimento della maggiore età del figlionon rappresenta, da solo, una  ragione sufficiente a considerare cessato l’obbligo di contribuzione al mantenimento
È necessario, infatti che, oltre ad essere diventato maggiorenne, il figlio possa anche considerarsi economicamente indipendente, ovvero abbia iniziato a lavorare e, pertanto, a percepire un reddito.

Di conseguenza, nel caso in cui il figlio, seppur maggiorenne non abbia individuato, colpevolmente, un impiego lavorativo, il genitore non è di fatto liberato dall’obbligo di concorrere al suo mantenimento.

Cosa succede però nel caso in cui il figlio maggiorenne, divenuto economicamente autosufficiente, perda il posto di lavoro e, quindi, non percepisca più alcun reddito?
La giurisprudenza ha risposto a questa domanda in modo quasi unanime affermando che, se viene dichiarata la cessazione dell’obbligo di mantenimento in capo al genitore, a seguito del raggiungimento dell’autonomia economica da parte del figlio, l’obbligo non torna a gravare sui genitore nel momento in cui il figlio, dopo un periodo di attività si ritrovi in stato di disoccupazione.

L’obbligo al mantenimentodel figlio maggiorenne può però venire meno, anche nei casi in cui il figlio sia inoccupato non per impossibilità a reperire un impiego lavorativo, ma a causa di inerzia, rifiuto o volontario e ingiustificato abbandono del posto di lavoro.