Il mandato è un contratto in forza del quale una parte (il mandatario) si obbliga a compiere un atto o più atti per conto di un’altra (il mandante), così come affermato dall’art. 1703 c.c.

Il mandato post mortem è un mandato la cui esecuzione avviene dopo la morte del mandante.

Nonostante l’art. 1722 c.c. annovera tra le cause estintive del mandato la morte del mandate, la legge stabilisce che il mandato non si estingue quando è stato conferito nell’interesse dello stesso mandatario o di un terzo.

In ragione della previsione da parte del nostro ordinamento del divieto di patti successori (art. 458 c.c.) (La successione legittima: parentela.), e cioè di tutti quei negozi che attribuiscono o negano diritti su una successione non ancora aperta, il mandato post mortem, per essere valido non deve avere ad oggetto l’attribuzione di diritti patrimoniali successori (Il divieto dei patti successori.), quali gli  atti aventi contenuto non  economico o atti dispositivi di beni già usciti dal patrimonio del defunto (c.d. mandato post mortem exequendum).

La Corte di Cassazione con sentenza n. 11763/2018 ha provveduto a riconoscere la validità e l’efficacia di tale mandato affermando che “nel nostro ordinamento giuridico deve ritenersi valido ed efficace il mandato conferito ed accettato durante la vita del mandante avente a oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante stesso, per conto di questo (mandato post mortem exequendum: ad esempio, consegna al terzo donatario di un bene già donatogli in vita dal mandante).”

Nella stessa sentenza, inoltre, veniva affermato che  “ deve ritenersi valido ed efficace un mandato post mortem exequendum destinato a giustificare, dopo la morte del mandante, la sola esecuzione materiale di atti di disposizione già perfezionati in vita dal de cuius (ossia nella forma dell’adempimento di obbligazioni già assunte)”