E’ opportuno analizzare l’ascolto del minore da parte del proprio Curatore speciale. Quest’ultimo, in sede di giudizio di separazione/divorzio, infatti, deve procedere all’ascolto del minore quando questo abbia compiuto i dodici anni (o anche di età inferiore ove capace di discernimento). A tal proposito, è bene che il Curatore speciale valuti l’effettiva utilità di ascoltare un bambino di tenera età (anche se capace di discernimento) al fine di evitare un inutile affaticamento dello stesso.

La Legge afferma, inoltre, che l’opinione del minore in sede d’ascolto deve essere tenuta in considerazione, ma sta al professionista valutare quali richieste possano avere valenza dal punto di vista giuridico e portate dunque all’attenzione del Giudice adito nei procedimenti di seprazione/divorzio.

Il Curatore speciale (Il Curatore Speciale del Minore: la nomina è obbligatoria. )riveste, infatti, il ruolo di avvocato del minore e ciò che lo stesso riporta in sede di incontro deve essere oggetto di una critica costruttiva da parte del professionista.

Il Giudice della separazione/divorzio (Riforma Cartabia: separazione e divorzio dei coniugi. )non ha la pretesa di demandare al Curatore di comprendere la funzionalità o disfunzionalità di un nucleo familiare. Tale compito spetta agli altri professionisti che ruotano attorno al nucleo (quali assistenti sociali, educatori, psicologi, neuropsichiatri etc..). Il compito del Curatore speciale del minore è dunque quello di lavorare in rete con tutti gli Operatori coinvolti nella posizione al fine di avere un quadro complessivo familiare prima di procedere all’ascolto del minore.

Venendo ora all’ascolto in sé, l’obiettivo del Curatore deve essere quello di creare un legame con il minore, mostrargli di essere una risorsa che possa aiutarlo a migliorare la propria condizione presente, indicando la cornice giuridica più tutelante.