Ai conviventi di fatto la legge riconosce diversi diritti personali e patrimoniali. Tale disciplina è stata equiparata, per alcuni aspetti, ai rapporti tra coniugi.

 Tra i diritti riguardanti i rapporti personali, si menziona anzitutto il diritto di visita in caso di malattia o ricovero di uno dei conviventi ed il diritto di accesso alle informazioni personali, esattamente come avviene per il coniuge.

In secondo luogo, in caso di decesso di uno dei conviventi di fatto, l’altro può prendere decisioni in merito alla donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie.

Per ciò che concerne la casa di abitazione della coppia, la legge prevede che, in caso di decesso del proprietario della casa, il convivente superstite possa continuare ad abitare nella stessa per massimo 5 anni.

   Nel caso in cui l’abitazione dei conviventi sia in locazione, il convivente di fatto può succedere al convivente deceduto se quest’ultimo era intestatario del contratto.

In riferimento invece ai casi di interdizione e inabilitazione, nel caso in cui uno dei conviventi di fatto sia dichiarato interdetto o inabilitato, l’altro convivente può essere nominato Tutore, Curatore o Amministratore di Sostegno.

 Da ultimo, in caso di decesso di un convivente per fatto illecito commesso da un terzo, il danno risarcibile al convivente superstite è calcolato secondo i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

   Per quanto attiene invero i rapporti patrimoniali, gli stessi possono essere disciplinati con apposito contratto di convivenza.

Lo stesso può contenere sia l’indicazione delle modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune che l’indicazione del regime patrimoniale scelto (comunque modificabile in qualunque momento della convivenza).

   Da ultimo, si consideri che, in caso di cancellazione di una convivenza di fatto, può sorgere il diritto agli alimenti, ma non il diritto al mantenimento.