Così come disposto dall’art. 403 c.c., nel caso in cui il minore si trovi in stato di abbandono morale o materiale da parte dei genitori, o sia esposto, nell’ambiente familiare, ad una situazione di grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica, l’autorità pubblica tramite gli organi di protezione dell’infanzia, come i Servi sociali o il Servizio tutela minori, può collocare il minore in un luogo sicuro.

 In un secondo momento, superata la fase emergenziale, si provvederà a valutare i genitori (Diritto del minore alla bigenitorialità, rapporto ostativo padre/madre) ed a statuire in modo definitivo sull’idoneo collocamento del minore e a disporre nel suo interesse tutte le misure necessarie. (art. 403 c.c.).

Per abbandono morale si intende la “mancanza di quella carica affettiva indispensabile per una sana ed equilibrata crescita fisica e psicologica del minore”. Il minore, infatti, ai sensi dell’art. 315 bis c.c. ha diritto ad essere assistito moralmente dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

 Con l’espressione “abbandono materiale”, invece, ci si riferisce a  “una carenza di quel minimo di cura del minore tale da determinare la grave violazione del diritto del figlio al mantenimento, all’istruzione e all’educazione a lui riconosciuti dall’art. 315-bis c.c.”

Inoltre, anche, qualora il minore, pur essendo accudito e pur avendo un legame affettivo con i parenti, si trova esposto a un rischio per la sua integrità psichica o fisica, come ad esempio nel caso di violenza assistita da parte dei genitori (Condotta lesiva di un genitore verso il minore? si può chiedere il risarcimento.), è possibile disporre l’allontanamento del minore dalla casa familiare sempre ai sensi dell’art. 403 c.c. .