L’art. 156 c.c. sancisce che il giudice può disporre a favore del coniuge, al quale non sia stata addebitata la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

La separazione, infatti, non facendo venir meno il vincolo coniugale, comporta in permanere in capo ai coniugi del dovere di assistenza materiale, e cioè del dovere di contribuire alle spese della famiglia. Pertanto l’assegno di mantenimento (La restituzione dell’assegno di mantenimento per il figlio.) trova la sua ratio nella permanenza di tale dovere in capo ai coniugi separati.

Il giudice, al fine di quantificare l’importo di tale assegno, deve innanzitutto accertare il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e verificare se i mezzi economici di colui che richiede l’assegno siano sufficiente a conservare lo stesso tenore di vita. Nel caso in cui tale valutazione abbia esito negativo, si procede a valutare   comparativamente i mezzi economici di cui dispone ciascun coniuge.

La Corte di Cassazione, dando seguito al principio di diritto già affermato dalla stessa nell’ordinanza n. 22616 del 19/07/2022, ha affermato che, ai fini dell’accertamento del tenore di vita della famiglia è irrilevante la provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute. Pertanto assumono rilevo anche i redditi occultati al fisco, per il cui accertamento “l’ordinamento prevede strumenti ufficiosi, quali le indagini alla polizia tributaria. (Cassazione civile sez. I, 10/01/2024, (ud. 14/12/2023, dep. 10/01/2024), n.918).

Inoltre, nella stessa sentenza la corte ha ribadito l’esistenza di un limite alla discrezionalità del giudice negli accertamenti reddituali dei coniugi in sede di separazione. Il giudice, infatti, pur potendo avvalersi delle indagini della polizia tributaria, non può rigettare la richiesta delle parti relativa al riconoscimento e alla determinazione dell’assegno di mantenimento sulla base della mancata dimostrazione da parte dei coniugi di quegli assunti sui quali le richieste si basano.

Pertanto, qualora la parte offra “elementi concreti e specifici” a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, il giudice non può rigettare tale richiesta e allo stesso tempo rigettare la domanda di riconoscimento e determinazione dell’assegno di mantenimento (La condizione dei genitori separati: la pesca, lo spot dell’esselunga di Via Solari di Milano) che si fonda su tale domanda.