La Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 22100/2022 emessa il 13 luglio 2022 ha ribadito il principio secondo il quale il genitore che ostacola il rapporto tra l’ex partner e i figli può essere condannato al risarcimento del danno.

 Nel caso di specie, il padre di un minore chiedeva il risarcimento del danno alla madre per aver impedito gli incontri tra padre e figlio.

La Cassazione, sulla base di quanto esposto all’interno dell’art. 709 ter del codice di procedura civile, introdotto dalla legge 54/2006, ha riconosciuto la natura lesiva dei comportamenti materni accogliendo la richiesta paterna.

 A parere della Suprema Corte infatti, le condotte messe in atto dalla donna, oltre ad identificare un ostacolo al corretto svolgimento delle modalità di affidamento previste dal provvedimento giudiziale, costituivano una causa di pregiudizio al minore coinvolto nella dinamica lesiva.

 L’art. 709 ter del codice di procedura civile, disciplina per l’appunto, le conseguenze previste a carico del genitore che eserciti scorrettamente il proprio compito genitoriale e rechi pregiudizio al minore.

Tale dettato normativo prevede principalmente il diritto al risarcimento del danno per il genitore ostacolato nel proprio compito dall’altro e per il minore privato del proprio diritto alla bigenitorialità.

In secondo luogo, si prevede l’ammonizione del genitore colpevole, nonché la possibilità che venga obbligato al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 75,00 euro ad un massimo di 5.000,00.