La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in tema di donazioni informali (o indirette) affermando che le stesse non sono soggette all’imposta prevista per le donazioni.

Innanzitutto, per donazione indiretta (o informale) si intende un atto di liberalità che produce gli stessi effetti patrimoniali propri della donazione, pur non avendo la forma giuridica richiesta per quest’ultima.

In breve, le donazioni indirette comportano un vantaggio patrimoniale per il soggetto ricevente ed un impoverimento del donante, senza che vi sia la necessità di alcuna formalità quale la presenza di testimoni o la forma dell’atto pubblico.

Sono donazioni indirette, a titolo esemplificativo, il pagamento del debito altrui e l’acquisto di un immobile a favore del figlio utilizzando denaro dei genitori.

Come detto poc’anzi, con sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024, la Cassazione è intervenuta sul tema ed ha stabilito che le donazioni informali e le donazioni indirette (La revoca della donazione) non sono soggette a imposta di donazione perché non c’è obbligo di registrazione.

Tale sentenza ha capovolto quanto era stato sostenuto in precedenza, ovvero che genericamente l’imposta di donazione si applica a tutte le liberalità tra vivi, anche quelle caratterizzate dall’assenza di un atto scritto.

Oggi invece, sul presupposto che il Testo Unico dell’imposta di successione e donazione non fissa un obbligo di sottoporre le donazioni indirette alla tassazione, secondo la Cassazione si deve desumere che la donazione indiretta (I genitori possono fare una donazione di immobile al figlio minorenne?) è rilevante ai fini dell’imposta di donazione solo se risulta da atti soggetti alla registrazione. Pertanto, le donazioni informali, che appunto non sono stipulate per iscritto né enunciate in un atto scritto, non sono oggetto di tassazione, ad eccezione di quando:

  • si faccia luogo alla registrazione volontaria della donazione;
  • la donazione non registrata, avendo valore superiore a 1 milione di euro, sia dichiarata dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento di tipo tributario.

Si precisa infine che sotto un profilo successorio, invece, la donazione indiretta è il più delle volte considerata equivalente ad una donazione diretta. Ciò che ha spinto il legislatore in tal senso è la volontà di evitare meccanismi elusivi, soprattutto in ordine ai criteri di calcolo della legittima.