Con la Sindromeda Alienazione Parentale (PAS) si intende la condizione psicologica dei minoriche vengono portati a rifiutare un genitoresu incitamento dell’altro, condizione che veniva spesso invocata da uno dei genitori nelle cause di separazione, divorzio e affidamento dei figli.

Tuttavia, con una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha dichiarato l’infondatezza della PAS, escludendo la sua invocazione in giudizio.

Il caso di specie ha riguardato la richiesta di affidamento esclusiva al padre di una figlia di sei anni.

La CTU incaricata relazionava come la madre fosse responsabile di un tipico comportamento della PAS (nota altresì come MMS, “sindromedella madre malevola”), vale a dire di azioni volte ad indurre l’estraneazione e l’allontanamento della figlia dalla figura paterna, con lo scopo specifico di danneggiare il padre.

La Corte di Cassazione ha affermato che la sindromeda PAS ha un fondamento scientifico controverso, che non riscontra una provata riconducibilità ad una patologia clinica e che viene spesso utilizzata con il mero scopo di stigmatizzare i tratti caratteriali di un genitore.

Nelle sue motivazioni, la Cassazione indica altresì la prassi da seguire in casi analoghi, sostenendo che il giudice di merito non può limitarsi ad assecondare le conclusioni formulate dalla CTU, ma è tenuto a verificarne il corretto fondamento scientificonell’interesse dei figli.