La donazione può essere revocata secondo l’articolo 780 c.c. per due motivi: ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli del donante. 

Il primo motivo, inserito nell’articolo 801 c.c., ha il fine di punire un comportamento di chi ha ricevuto la donazione: tra i comportamenti elencati si segnalano il danno al patrimonio del donante o condotte rilevanti in sede penale come l’omicidio volontario del donante. 

Il secondo motivo, regolato dall’articolo 803 c.c., si ricollega ad un comportamento posteriore alla donazione: la revoca può essere predisposta dal donatario quando questi, se avesse saputo della sopravvenienza di un figlio o di figli, non avrebbe provveduto alla donazione. 

La conseguenza della revoca è la restituzione del bene donato da parte del donatario a favore del donante.