In Italia, il permesso di soggiorno può essere rilasciato allo straniero sposato con cittadino italiano o dell’Unione Europea.

Il divorzio può però compromettere il godimento del diritto di soggiorno, il cui rilascio e rinnovo dipendono dalla sussistenza e dalla continuità dei vincoli affettivi e parentali propri del nucleo familiare.  

In caso di divorzio, viene meno il requisito della convivenza ed il divorziato, quindi, perde la qualità di membro della famiglia del cittadino dell’UE.

In questo caso, sarà possibile per l’ex coniuge conservare il diritto a permanere sul territorio nazionale trasformando il proprio permesso di soggiorno per motivi familiari in un permesso di soggiorno di altro tipo, così come consentito dall’art. 30 comma 5 del Testo Unico sull’immigrazione.

La norma stabilisce infatti che in caso di separazione legale/divorzio o di annullamento del matrimonio il permesso di soggiorno possa diventare un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio.

La conversione, però, non sarà automatica: lo straniero, con la separazione/divorzio e con la fine della convivenza, avrà il dovere di richiedere la conversione del proprio permesso in altro tipo di permesso, allegando la documentazione inerente al titolo richiesto, a seconda che si tratti di richiesta di conversione per lavoro subordinato, autonomo o per studio. 

Il d.lgs. 30/2007 all’art. 12 ha disciplinato, inoltre, le ipotesi di mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari anche in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio. Per coloro che hanno già acquisito il diritto al soggiorno permanente, lo mantengono. Chi, invece, non ha ottenuto il diritto al soggiorno permanente, deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

–       il matrimonio deve essere durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell’inizio del 

–       procedimento di divorzio o annullamento;

–       il coniuge straniero deve aver ottenuto l‘affidamento dei figli in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;

–       l’interessato è la parte offesa nell’eventuale procedimento penale per reati contro la persona commessi nell’ambito familiare;

–       il coniuge straniero beneficia di un diritto di visita al figlio minore all’interno del territorio nazionale.

Se l’ex coniuge si trova quindi in una delle condizioni descritte, può richiedere la Carta di soggiorno permanente.