Nei casi in cui un genitore non adempia ai propri obblighi di natura economica nei confronti dei figli oppure ostacoli il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, il legislatore della Riforma Cartabia ha previsto l’applicazione di uno specifico articolo: l’art. 473 bis.39 c.p.c.
Tale norma, sostituendosi all’ormai abrogato art. 709 ter c.p.c., ha la peculiarità di rafforzare il potere di intervento del Giudice nei casi in cui si verifichino gravi inadempienze – anche di natura economica- da parte dei genitori, ovvero uno di essi con il proprio comportamento ponga in essere atti che possano, anche solo potenzialmente, arrecare pregiudizio ai figli minori od ostacolare il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell’altro genitore.

Ad oggi, pertanto, qualora si verifichino tali circostanze pregiudizievoli per i figli, il Giudice, alla luce dell’entrata in vigore dell’art. 473 bis. 39, potrà d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e potrà anche congiuntamente:
a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell’articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.

In tutti questi casi il Giudice potrà anche condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, in favore dei figli. 
La novità senza dubbio più rilevante introdotta dall’art. 473 bis.39 c.p.c. è che con il termine “gravi inadempienze” si considerano anche le inadempienze di natura economica.

Prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia infatti, dovendosi applicare l’art. 709 ter, comma 2, c.p.c., il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento della prole non poteva essere compreso in quelle condotte che, giudicate come “inadempienze”, permettevano all’Autorità Giudiziaria di intervenire per la condanna del genitore risultato inadempiente al pagamento della sanzione pecuniaria da versarsi alla Cassa delle Ammende.

Ad ogni modo, i provvedimenti assunti dal Giudice in caso di inadempienze o violazioni da parte del genitore sono impugnabili nei modi ordinari.
Il Giudice che provvede nei casi previsti dall’art. 473 bis.39 c.p.c. è il Giudice del procedimento in corso o, nel caso in cui non penda alcun procedimento, il Giudice che ha emesso il provvedimento da attuare.