L’ articolo 316 del codice civile prevede espressamente che siano entrambi i genitori, in accordo tra loro, ad individuare e stabilire la residenza abituale dei propri figli minori.

Quando due genitori, sposati o non coniugati, non dovessero essere d’accordo nel fissare la residenza del minore, si deve necessariamente adire il Tribunale competente.

Infatti, il diritto di libera circolazione delle persone vigente nel nostro Paese incontra un limite ben preciso: il figlio minore convivente con un genitore non può seguire i suoi spostamenti, qualora l’altro genitore non sia concorde.

Pertanto, se c’è un espresso dissenso del genitore non convivente il figlio non può trasferirsi salvo che non ci siano giustificate ragioni da dimostrare avanti il Giudice competente.

Il genitore collocatario del minore deve provare tutti i motivi per quali il trasferimento è indispensabile.

È di fondamentale importanza sapere che il Giudice nelle cause in cui si discute del cambio di residenza della prole “non si pronuncia su quale dei litiganti abbia ragione e quale abbia torto, bensì sceglie la soluzione migliore per un terzo (appunto il figlio minorenne) nell’esclusivo suo interesse”.

Il Tribunale dovrà ascoltare entrambi i genitori al fine di trovare una soluzione concordata, corrispondente al preminente interesse del figlio. Qualora il tentativo del Giudice fallisse, lo stesso potrà nominare un esperto (psicologo infantile/età evolutiva) che espleterà un’indagine sul nucleo familiare indicando al Tribunale quale sia la soluzione più idonea per il minore.