Con sentenza n. 183 del 28 settembre 2023, in tema di adozione, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983.

Tale norma, che testualmente recita “con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali”, è stata reinterpretata dalla Suprema Corte in maniera conforme a Costituzione ed il risultato è stato che, tenuto conto del preminente interesse del minore, il giudice può decidere che vengano mantenute alcune relazioni socio affettivetra l’adottato ed i propri componenti della famiglia d’origine.

Gli Ermellini con tale pronuncia hanno chiarito che il riferimento alla cessazione dei rapporti con i componenti della famiglia d’origine contenuto nell’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983va inteso nella direzione dei legami giuridico formali di parentela, i quali appunto vanno sempre interrotti. Diversamente, le relazioni di natura socio-affettivanon vengono necessariamente meno.

Nella sentenza di adozione piena, infatti, non si può presumere che la cessazione delle relazioni di natura socio affettiva con i membri della propria famiglia di origine sia necessariamente nell’interesse del minore.

Sarà il giudice adito che, caso per caso, valuterà se vi siano delle “significative, positive e consolidate relazioni socio affettive con componenti della famiglia d’origine”, che necessariamente devono essere preservate e la cui continuità è senza dubbio nel preminente interesse del minore

La Corte ha infine sottolineato come, ai fini dell’accertamento in concreto del preminente interesse del minore, sia di fondamentale importanza l’ascolto dell’adottando.