Una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 3924 del 2024 ha fornito importanti chiarimenti in materia di sottrazione internazionale di minori. A tal proposito ha confermato il prinicipio fondamentale per cui l’obbligo di riportare il minore nel paese di residenza abituale è prodromico rispetto a qualsivoglia decisione sull’affidamento.
Questo deriva dall’applicazione della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 che mira a proteggere il minore dagli effetti pregiudizievoli del suo trasferimento illecito, preservando le relazioni con i propri pari e la stabilità della vita quotidiana nel luogo di residenza abituale.
Nel caso di specie, la Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, evidenziando che l’obiettivo della Convenzione è di ripristinare lo status quo, garantendo il rientro immediato del minore nel proprio paese di residenza abituale a prenscindere da un titolo giuridico di affidamento.
La suprema Corte ricorda, inoltre, che la Convenzione dell’Aja “è finalizzata a proteggere il minore contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, nel luogo ove egli svolge la sua abituale vita quotidiana, sul presupposto della tutela del superiore interesse dello stesso alla conservazione delle relazioni interpersonali che fanno parte del suo mondo e costituiscono la sua identità”.
Ne consegue dunque che lo scopo esclusivo è quello di ripristinare la situazione di fatto, determinata dall’interesse del minore di non essere allontanato (o di essere immediatamente ricondotto) nel luogo della propria residenza abituale.