I procedimenti civili in materia di persone, minorenni e famiglie sono stati oggetto di revisione con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia (d. lgs. 149/2022). Tale riforma ha introdotto disposizioni speciali dall’articolo 473 bis 40 c.p.c. all’articolo 473 bis 46 c.p.c.,  che trovano applicazione quando, nei procedimenti di separazione/ divorzio /regolamentazione delle modalità di affidamento, collocamento, mantenimento dei minori, siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori.

Nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, il giudice ( La discrezionalità del giudice della separazione: assegno di mantenimento per il coniuge) , a tutela della vittima di violenza, abbrevia i termini processuali  fino alla metà, dispone di ampi poteri istruttori e può evitare la contemporanea presenza delle parti in udienza.

Inoltre, qualora sia pendente un procedimento penale relativo agli atti di violenza allegati, le parti non sono tenute a comparire all’udienza di cui al 473 bis 21 c.p.c. e, qualora compaiano, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione  e dall’invitare le parti a rivolgersi ad un mediatore familiare.

Nell’ipotesi in cui la vittima degli abusi (Abusi Familiari: l’ordine di protezione per la vittima di violenza) o delle violenze allegate sia inserita in collocazione protetta, il giudice, per la sua sicurezza, dispone la secretazione dell’indirizzo ove essa dimora.

Il giudice della separazione e del divorzio, se all’esito dell’istruttoria ravvisa la fondatezza delle allegazioni, adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore e può disporre l’intervento dei servizi sociali.