Il diritto di conoscere le proprie origine del figlio adottato

Ad ogni essere umano viene garantito il diritto di conoscere delle proprie origini. Si tratta di un tema che viene in rilievo specie nel campo delle adozioni.
Il desiderio di un figlio adottato di conoscere le proprie origini (Adozione: il presupposto è lo stato di abbandono del minore) non deve essere inteso come espressione di una volontà di rottura dei legami instauratosi con la famiglia adottiva, quanto più espressione di una volontà di trovare sé stessi e risolvere eventuali crisi identitarie.
La normativa italiana, con l’art. 28 della legge n. 184/1983, dà la possibilità all’adottato che abbia compiuto i 25 anni di età di fare richiesta al Tribunale per conoscere l’identità dei propri genitori biologici. Il Tribunale accompagnerà l’adottato nel percorso che lo porterà alla scoperta delle sue origini, qualora questo sia possibile, prestandogli il dovuto supporto psicologico. Scoprire delle proprie origini vuol dire avere accesso al fascicolo recante la storia dell’adozione e si tratta spesso di vicende drammatiche e pesanti da un punto di vista psicologico, nella scoperta delle quali è necessario essere supportati.
Il diritto a conoscere le proprie origini (Adozione e continuità affettiva) è da intendersi quale corollario di un più profondo diritto all’identità personale, ampliamente riconosciuto e difeso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ed è per questo che necessita di tutela nell’ordinamento.

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