Così come disposto dalla legge sull’adozione, un minore può essere adottato solo se ne viene accertato il suo stato di abbandono. La situazione di abbandono di cui parla il legislatore è ravvisabile innanzitutto quando il minore è privo di assistenza morale e materiale da parte dei suoi genitori o dei parenti che ne fanno le veci. Ciò significa in altre parole, che per essere dichiarato lo stato di abbandono del minore, i genitori o i parenti non devono essere in grado di assicurare al minore il minimo di cure materiali, il calore affettivo e l’aiuto psicologico, tutti elementi questi, fondamentali per lo sviluppo psicofisico del minore.
Lo stato di abbandono rilevante ricorre infine anche quando il minore si trovi presso istituti di assistenza pubblici o privati o in comunità di tipo familiare o quando il minore sia in affidamento familiare.
Lo stato di abbandono per poter determinare lo stato di adottabilità del minore deve però presentare due caratteristiche fondamentali: non deve avere carattere transitorio e non deve essere dovuto a forza maggiore. In altre parole, lo stato di abbandono deve essere irreversibile e non dovuto a una causa non dipendente dai genitori.
Proprio in relazione al tema in esame, interessante è una recente pronuncia della Corte di Cassazione nella quale la Suprema Corte ha precisato che ai fini della decadenza della capacità genitoriale e del conseguente accertamento dello stato di abbandono, il Giudice non può attribuire rilievo decisivo alle carenze cognitive e culturali del genitore, sottolineando in questo modo che una situazione di disagio culturale o di deficit cognitivo dei genitori dovrà essere certamente presa in considerazione nella valutazione complessiva che deve fare il giudice, ma non deve portare necessariamente ad una dichiarazione di abbandono del minore.