Studio Legale Bolzani Cerrato
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Diritto di Famiglia

Il contributo economico del coniuge durante il matrimonio.

6 luglio 2026
Il contributo economico del coniuge durante il matrimonio.

Nei rapporti patrimoniali tra i coniugi, i trasferimenti di denaro e le utilità conferite nel corso della matrimonio e finalizzati al perseguimento degli interessi e dei bisogni di vita familiare, devono ritenersi, in via presuntiva, eseguiti quale adempimento del dovere di concorrere alle necessità della vita familiare, così come disposto dall’art. 143 c.c.

Tali attribuzioni, pertanto, trovano valida giustificazione causale e, di regola, non attribuiscono al coniuge che le ha effettuate alcun diritto alla ripetizione.

Di conseguenza, il coniuge che intenda ottenere ai sensi dell’art. 2041 c.c. la restituzione di somme confluite su un conto corrente cointestato, è tenuto ad allegare e dimostrare che il versamento sia avvenuto in forza di un titolo diverso dall’obbligo di contribuzione familiare, durante il matrimonio.

Diversamente, dovrà dimostrare che il contributo complessivamente prestato durante il matrimonio, avuto riguardo alla sua entità e alla sua destinazione, sia risultato sproporzionato e non adeguato rispetto alle proprie disponibilità patrimoniali e capacità reddituali.  Non è invece sufficiente dimostrare che gli esborsi sostenuti siano stati, sotto il profilo meramente quantitativo, superiori a quelli effettuati dall’altro coniuge.

 

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