Promessa di matrimonio mancata: i regali tra fidanzati devono essere restituiti?

I regaliscambiati tra gli ex fidanzati, fatti in ragione di una promessadi matrimonio, devono essere restituiti nel caso in cui ilmatrimonionon venga celebrato.
A ribadirlo è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 25 ottobre 2021, alla luce di quanto previsto dall’articolo 80 del Codice civile.
A giustificare la richiesta di restituzionedel dono tra ex fidanzatiè sufficiente la circostanza per cui le nozze non sono state celebrate, a prescindere dalle motivazioni che hanno determinato tale scelta (e, dunque, a prescindere dalle “colpe” di uno dei fidanzati).
I regaliche vanno restituiti sono quelli erogati in vista della celebrazione delle nozze: non solo i beni mobili (come il tradizionale anello di fidanzamento), ma anche quelli immobili (per esempio l’abitazione che sarebbe dovuta diventare la casa coniugale).
Al contrario, iregalifatti durante il periodo del fidanzamento non vanno restituiti se non sono stati strettamente determinati dalle future nozze.
Inoltre, non vanno restituiti i regali tra fidanzatiquando hanno natura di bene consumabile o deteriorabile – e, pertanto, non restituibile.
È importante ricordare che la richiesta di restituzione deve avvenire entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei futuri sposi.
Diverso il caso della richiesta di risarcimento del danno per la promessadi matrimonionon mantenuta.
In quel caso, l’articolo 81 prevede che la mera violazione della promessanon sia sufficiente a determinare il risarcimento, il quale può essere riconosciuto soltanto laddove la violazione sia intercorsa senza un giusto motivo.

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