Studio Legale Bolzani Cerrato
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Diritto di Famiglia

Accordi atipici in sede di separazione e divorzio.

15 luglio 2026
Accordi atipici in sede di separazione e divorzio.

Gli accordi conclusi dai coniugi in sede di separazione o divorzio non sono tutti sottoposti al medesimo regime giuridico.

La distinzione cardine è tra pattuizioni essenziali, direttamente collegate alla crisi familiare, e accordi patrimoniali eventuali, stipulati solo in occasione della separazione o divorzio.

 

Secondo il Tribunale di Milano, gli accordi atipici di natura patrimoniale, riconducibili all’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., restano soggetti alle ordinarie regole contrattuali, pertanto, di regola, non possono essere modificate o revocate all’autorità giudiziaria competente.

 

Sempre in tema di separazione e divorzio, diversa è la disciplina degli accordi relativi al mantenimento, alla responsabilità genitoriale, alla frequentazione dei figli e all’assegnazione della casa familiare.

 

In presenza di circostanze sopravvenute rilevanti, il giudice può modificarle ai sensi dell’art. 473 bis. 29 c.p.c.

 

Particolare attenzione deve essere riservata all’assegnazione della casa familiare funzionale alla conservazione dell’habitat domestico dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti.

Per tale ragione, non può essere mantenuta indefinitamente qualora vengano a meno i presupposti previsti dalla legge.

 

La qualificazione della singola clausola è dunque decisiva: solo le condizioni familiari essenziali sono sempre suscettibili di revisione giudiziale.

 

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