Il curatore speciale del minore può essere nominato anche nell’ambito dei procedimenti di separazione (Corte di Cassazione: si al cumulo separazione divorzio) e di divorzio.

Questo può avvenire nei casi in cui il giudice dispone limitazioni della responsabilità genitoriale a causa della situazione di abbandono morale o materiale del minore; nei procedimenti di separazione e divorzio altamente conflittuali e nei casi in cui i genitori non sono in grado, per qualsiasi ragione, di agire nell’interesse del figlio minorenne.

Il curatore  speciale rappresenta il minore nel giudizio e ne deve tutelare i diritti. In altre parole, il curator speciale è la voce processuale del minore.

Nell’ambito dei procedimenti di separazione e di divorzio (Cassazione: revoca assegno di divorzio se si rifiuta proposta di lavoro seria), vista la delicatezza della materia, si comprende quanto sia importante dare la possibilità al minore di esprimere il suo punto di vista, i suoi desideri e le sue aspettative. Proprio per consentire al minore di far sentire la sua voce in occasione dei procedimenti che lo riguardano da vicino, l’ordinamento gli ha riconosciuto il diritto di essere ascoltato non solo dal giudice, ma anche appunto dal curatore speciale ogni volta che abbia almeno dodici anni e, anche se più piccolo, ogni volta che abbia capacità di discernimento.

Al curatore speciale, il minore può dire tutto ciò che si sente e che vuole, sapendo bene che il curatore è nominato proprio per ascoltare le sue esigenze e le sue richieste, e per informarlo del procedimento che lo riguarda. Il curatore ha l’obbligo di riservatezza rispetto a tutte le confidenze ricevute e può decidere insieme al minore cosa sia utile riferire a terzi, quali giudice e genitori.