La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2684 del 30 gennaio 2023, si è pronunciata di nuovo in ambito di assegno divorzile.

Secondo la Cassazione infatti, rifiutare una proposta di lavoro seria e stabile senza alcun valido motivo è da considerarsi un’effettiva violazione dei diritti post coniugali, i quali prevedono il rispetto da parte di entrambe le parti dei principi di autoresponsabilità e autodeterminazione nei confronti dell’ex coniuge.

La vicenda, in particolare, traeva origine da un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, all’esito del quale all’ex moglie veniva revocato il diritto all’assegno di divorzio.

La ex moglie, vedendosi revocato tale diritto, aveva impugnato il decreto del giudice di primo grado innanzi la Corte d’Appello e quest’ultima, considerando ininfluenti ai fini della revoca dell’assegno di divorzio sia l’offerta lavorativa che era stata proposta alla signora sia una polizia assicurativa ricevuta dalla stessa, aveva riformato parzialmente la pronuncia di primo grado.

La Corte di Cassazione, infine, cui aveva proposto ricorso l’ex marito,  ha nuovamente ribaltato la situazione. Secondo la Cassazione, infatti, il giudice d’Appello era incorso in errore. Quest’ultimo avrebbe dovuto verificare accuratamente la reale ed effettiva offerta del posto di lavoro ed eventualmente anche la conformità di detto posto con la formazione professionale della signora. 

L’accettazione della proposta di lavoro, dunque, sarebbe stata dettata da quel rispetto dei doveri post coniugali cui le parti dovrebbero farsi carico dopo lo scioglimento/cessazione del matrimonio e che, nel caso di specie, non sono stati rispettati.