Tribunale di Milano: il ricorso per separazione dell’avvocato.

Dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, il procedimento per separazione consensualeè disciplinato dall’art. 473-bis.51 c.p.c.
L’avvocato deve proporre domanda s con ricorso, il quale dovrà necessariamente essere firmato da entrambe le parti.
Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte, oppure il Tribunale del luogo di residenza del minore, qualora i coniugi siano genitori di figli minorenni.
Il ricorso dell’avvocato, ai sensi della norma pocanzi citata, dovrànello specifico contenere anche la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni. Occorrerà dimostrare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti.
Nei procedimenti relativi ai minori, inoltre, la nuova normativa prevede che al ricorso dell’avvocato venga allegato un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli (scuola, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali, vacanze normalmente godute). Secondo la prassi del Tribunale di Milano, tuttavia, tale documento non sarebbe da allegare nei ricorsi promossi su domanda congiunta.
Parimenti, sempre secondo la prassi del Tribunale di Milano, le parti potrebbero esonerarsi reciprocamente dal deposito della documentazione reddituale e patrimoniale, dando atto però, nell’atto introduttivo, di averne preso vicendevolmente visione.
Preme sottolineare, tuttavia, che qualora il Tribunale di Milano ritenesse necessario dover visionare la documentazione attestante la situazione patrimoniale dei coniugi, potràsempre richiedere l’integrazione di tali documenti, ad entrambe le parti.
Per completezza, infine, si precisa che la disciplina appena descritta viene applicata a tutti i procedimenti su domanda congiunta.

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