Rimborso del mantenimento del figlio: obbligazioni solidali.

L’obbligazione di mantenimento del figlio decorre dalla sua nascita.
I genitori possono riconoscere il figlio dalla nascita oppure lo status di filiazione sarà l’effetto di una sentenza dichiarativa della filiazione.
In tal caso, il genitore che si è assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore, anche per la porzione di competenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota anticipata, secondo il principio riportato dalla disciplina dell’art. 1299 c.c. in tema di obbligazioni solidali. (Disoccupazione colpevole del figlio: stop dell’obbligo al mantenimento da parte dei genitori al mantenimento)
La normativa delle obbligazioni solidali, in sede di diritto di famiglia, regola i rapporti tra genitori ovvero tra persone (co)obbligate a corrispondere il mantenimento per i figli.
Pertanto, un genitore può domandare al Tribunale competente che venga accertata la paternità del proprio figlio e, contestualmente, secondo quanto previsto in tema di obbligazioni solidali, la madre può chiedere che il padre venga condannato al pagamento (rimborso) della quota che la stessa ha, di fatto, anticipato all’altro genitore a titolo di mantenimento per il figlio. (Separazione/divorzio: obbligo al mantenimento dei figli)

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