Terzi creditori: la tutela dei coniugi in regime di separazione dei beni

In sede di matrimonio i coniugi possono decidere quale regime patrimoniale adottare: l’art. 215 del codice civile stabilisce che i coniugi possono decidere di unirsi in matrimonio propendendo per il regime della separazione dei beni.
In tal caso entrambi i conigi rimangono titolari esclusivi di tutto ciò di cui sono proprietari dapprima del matrimonio ed altresì di tutti i beni che acquisteranno successivamente se non cointestati in sede di acquisto.
La scelta del regime patrimoniale non investe solo l’organizzazione familiare ma comporta una diversa regolamentazione in merito alla posizione dei terzi sul patrimonio dei coniugi.
Nello specifico, qualora uno dei due coniugi ponga in essere dei debiti, il regime patrimoniale della separazione dei beni,al contrario di quanto previsto in caso di comunione dei beni, fa sì che rimanga intatto il patrimonio del coniuge non debitore, che risulterà non attaccabile dai terzi creditori.
Infatti, i terzi creditori non potranno disporre che dei beni del coniuge debitore per soddisfare i loro crediti.
La separazione dei beni funge quindi da garanzia per il patrimonio familiare, altrimenti interamente coinvolto senza riserve nei debiti dell’uno o dell’altro coniuge.
È per tali ragioni che alle volte, in caso di debiti posti in essere da un coniuge, moglie e marito possono ricorrere ad una separazione simulata, così da poter dividere i patrimoni e preservarli dinnanzi alle azioni dei creditori.

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