Suddivisione spese ordinare e straordinarie di casa a seguito di separazione e divorzio

A chi spetta sostenere le spese relative alla gestione dell’immobile in caso di separazione o divorzio?
Il genitore che convive con i figli sarà anche il genitore assegnatario delle casa familiare. Tale assegnazione comporta che il genitore collocatario possa vivere gratuitamente nella casa familiare.
La gratuità suddetta non si estende però alle spese relative all’uso ordinario dell’immobile: per questo, la giurisprudenza ha dovuto scindere le spese ordinarie e le spese straordinarie e specificare quale dei due genitore se ne deve fare carico.
Le spese ordinarie sono quelle spese che riguardano l’uso ed il godimento dell’immobile e sono a carico del genitore assegnatario, come le spese condominiali, le utenze, la manutenzione ordinaria di luoghi comuni come per esempio l’ascensore. A tale proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che “qualora il giudice, in sede di separazione o divorzio, attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione […] non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali , che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), quindi simili spese – in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario – sono a carico del coniuge assegnatario” (Cass Civ. 18476/2005).
Per spese straordinarie invece si intende quelle spese che riguardano la proprietà e che per questo sono a carico del proprietario dell’immobile (ovviamente se la casa è in comproprietà, le spese spetteranno pro quota a tutti i proprietari), indipendentemente dalla collocamento dei figli: esempi di spese straordinarie sono la manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione o le spese di ristrutturazione strutturale dell’immobile.
Al fine di evitare dubbi riguardanti la divisione delle spese ordinarie o straordinarie a seguito di separazione o divorzio si può far riferimento alla Tabella relativa agli oneri accessori di ripartizione tra locatore ed il conduttore (Decreto Ministero delle Infrastrutture-Trasporti 30 dicembre 2002) in cui il locatore è il genitore non collocatario e il conduttore è il genitore collocatario.

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