Separazione/divorzio: l’assegnazione della casa nell’interesse dei figli minori

In sede di separazione/divorzio o regolamento delle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, il giudice competente per il procedimento, decide, sempre nell’interesse dei minori, anche sull’assegnazione della casa ove il nucleo famigliare ha stabilito la propria sede principale.
Le ragioni poste a fondamento dell’assegnazione della casa familiare in sede di separazione/divorzio non sono di tipo economico, ma risiedono nella tutela dell’interesse preminente dei figli minori (o maggiorenni ma non autosufficienti) a mantenere il collocamento presso la casaove sono cresciuti.
Il giudice pertanto dispone l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei minori che avrà diritto ad abitare l’immobile anche se in comproprietà o di proprietà esclusiva dell’altro coniuge o di terzi. Tale diritto di abitazione, tenuto conto che cessa col venir meno delle esigenze abitative dei minori, è comunque opponibile ai terzi per un periodo di 9 anni successivi alla data del provvedimento di assegnazione.
Tuttavia, per garantire al meglio il diritto di abitazione del genitore collocatario, è consigliabile procedere alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa.
La trascrizione del provvedimento della separazione/divorzio, che può essere richiesta ad un notaio, garantisce che i terzi, in sede di eventuale acquisto dell’immobile o di assoggettamento dello stesso ad una procedura esecutiva, vengano sicuramente a conoscenza del diritto di abitazione del genitore.

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