Scioglimento e divisione della comunione dei beni tra coniugi.

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata in base all’articolo 162 c.c., è costituito dalla comunione dei beni.
Detto regime, in mancanza appunto di una diversa scelta dei coniugi, si costituisce automaticamente nel momento in cui le parti contraggono matrimonio.
In forza di tale regime, tutti gli acquisti effettuatidai coniugi durante il matrimonio cadono in comunione immediata, anche se compiuti separatamente e anche se il bene risulta formalmente intestato ad uno solo dei coniugi.
I beni acquistati in costanza di matrimoniocadono quindi in modo automatico all’interno della comunione legale sin dal momento in cui vengono acquistati dall’uno o dall’altro coniuge.
Tuttavia, preme sottolineare come non per tutti i beni valgano queste regole.
Infatti, il codice civile individua all’articolo 179 c.c. una serie di beni, i quali, per legge, non rientrano nella comunione.
Questi beni sono, a titolo esemplificativo, i beni o diritti reali di godimento di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio, i beni pervenuti al coniuge per successione o donazione ed i beni ad uso strettamente personale o utili per l’esercizio della professione.
Se non si tratta dei beni di cui sopra, la comunione si instaura automaticamente al momento dell’acquisto del bene.
Il regime della comunione legale si può “sciogliere” per una delle cause elencate all’art. 191 c.c. Tra queste troviamo, ad esempio, la morte presunta, la separazione personale dei coniugi, il mutamento convenzionale del regime patrimoniale.
Il termine “scioglimento”, tuttavia, a differenza di quel che sembrerebbe comportare, implica semplicemente che i beni e diritti facenti parte in precedenza della comunione legale cadano in comunione cd. ordinaria.
All’esito di questo “scioglimento”, tali beni verranno quindi assoggettati ad una disciplina diversa (contenuta negliartt. 1100 ss. c.c.) sino a quando non interverrà un’effettiva divisione.
Quando si parla di comunione legale, infatti, è importante distinguere tra scioglimento e divisione.
I due termini implicano, infatti, due momenti ben differenti , oltre che progressivi nel tempo.
Con il termine scioglimento si indica il momento in cui il regime legale viene meno e, come sopra anticipato, i beni cadono nella comunione ordinaria.
E’ solo con la successiva divisione che i beni, ancora in comune tra i coniugi sebbene soggetti a comunione ordinaria (e non legale) vengono concretamente suddivisi tra marito e moglie.

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