Origini del figlio: il diritto di una madre a rimanere nell’anonimato.

La recente pronuncia della Corte di Cassazionen. 26616, del 9 settembre 2022, è intervenuta in punto di bilanciamento tra il diritto alle origini del figlio adottato ed il diritto all’anonimato della madre.
Se da un lato, infatti, la legge italiana riconosce al minore adottato il diritto ad essere informato di tale sua condizione ed il diritto ad accedere, dopo il compimento del venticinquesimo anno di età o raggiunta la maggiore età se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica, ai dati relativi alle sue origini, ivi compresa l’identità dei suoi genitori, dall’altro lato la legge italiana riconosce altresì alla donna che abbia partorito il dirittoa non essere nominata e quindi a tenere riservata la propria identità.
La Corte, nella pronuncia sopra menzionata, sottolinea l’importanza di tenere distinte l’ipotesi in cui la madre naturale, che in passato aveva scelto l’anonimato, sia ancora in vita al momento dell’istanza di accesso alle origini del figlio e quella in cui la stessa sia deceduta.
Infatti, la Corte di Cassazione ritiene che solo nel primo caso la madre potrà essere interpellata dal giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini, per manifestare il proprio dissenso all’accesso da parte del figlio ai suoi dati personali o, alternativamente, ai fini di un’eventuale revoca della dichiarazione resa in passato.
In caso di decesso, invece, il figlio potrà essere autorizzato dal Tribunale per i Minorenni ad accedere alle informazioni riservate sull’identità della propria madre, senza particolari ostacoli, ma garantendone comunque un utilizzo corretto e lecito.

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