Mancato mantenimento al coniuge? Pagamento diretto al datore di lavoro

Con l’entrata in vigore della cosiddetta Riforma Cartabia, nel nostro ordinamento e più in particolare all’articolo 473 bis n. 37 del codice di procedura civile, è stato introdotto lo strumento innovativo dell’ordine di pagamento diretto al terzo.
L’istituto dell’ordine di pagamento diretto al terzo può essere utilizzato dal soggetto creditore al quale, pur spettando la corresponsione di un contributo al mantenimento per sé o per la prole definito in sede di separazione, si trovi di fronte all’ inadempimento del coniuge tenuto al versamento.
Al verificarsi di tale circostanza, la parte creditrice potrà rivolgersi direttamente al datore di lavoro del debitore, evitando di dover obbligatoriamente adire l’Autorità Giudiziaria.
Grazie all’articolo 473 bis n. 37 del codice di procedura civile, è stata quindi eliminata la necessità di presentare un ricorso al Giudice competente, al fine di poter ottenere il pagamento diretto da parte di un terzo (solitamente, del datore di lavoro) di quanto dovuto dal coniuge obbligato al versamento periodico di somme a titolo di assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli.
Nel caso in cui il coniuge debitore non provveda al pagamento del mantenimento, il coniuge creditore dovrà trasmettere una costituzione in mora, tramite raccomandata o posta elettronica certificata, al fine di sollecitare il destinatario nel provvedere al pagamento dell’assegno dovuto.
Trascorsi trenta giorni e qualora il versamento non sia stato, nelle more, regolarmente effettuato, il coniuge creditore potrà rivolgersi direttamente al datore di lavoro del debitore, il quale dovrà trattenere l’importo definito a titolo di assegno di mantenimento dovuto, direttamente dalla retribuzione mensile dell’obbligato, occupandosi del versamento dello stesso al coniuge creditore a partire dal mese successivo a quello di ricezione dell’ordine di pagamento diretto.
Contestualmente, il soggetto creditore dovrà trasmettere una comunicazione al coniuge debitore – sempre tramite raccomandata o posta elettronica certificata – significando al destinatario di aver richiesto un ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, alla luce dell’inadempienza dimostrata.
Nel caso in cui il datore di lavoro non provvedesse al pagamento o ignorasse l’ordine di pagamento diretto diventerà lui stesso il debitore e sarà possibile, pertanto, intraprendere un’azione esecutiva nei suoi confronti.

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