L’esclusione di un bene da parte dei coniugi dal regime della comunione legale

La comunione legale è prevista quale regola di gestione del patrimonio familiare a seguito dell’unione matrimoniale.
Ci si chiede quali strumenti offra il diritto per far sì che il coniuge, nonostante il vincolo matrimoniale, possa continuare ad avere un’autonomia negoziale.
Il regime patrimoniale della comunione, vive un progressivo abbandono nella prassi, a causa dei cambiamenti all’interno della società.
La controtendenza alla comunione legale è motivata anche dalla volontà di tutela dei sacrifici affrontati da ciascun coniuge nell’interesse della propria famiglia.
Accade spesso che i sacrifici di un coniuge nell’interesse familiare, rechino arricchimento economico all’altro.
I coniugi possono propendere verso la stipula di apposite convenzioniche permettano di acquistare, ad uno od all’altro, un bene, al di fuori del patrimonio familiare.
Nello specifico, si può ricorrere all’istituto del rifiuto del coacquisto negoziale, che, come chiarito dalla Cassazione di recente, consiste nello stipulare una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario di comunione legale,ai fini di poter escludere, quel bene dalla comunione legale.
Tale convenzione matrimoniale può essere distinta in due fenomeni differenti: il primo, al momento dell’acquisto quando la volontà negoziale si esprime tramite l’esclusione della comunione di quel bene, il secondo consiste nell’estromettere un bene già esistente nel patrimonio, dalla comunione stessa, attribuendolo ad uno solo dei due coniugi.
Convenzioni matrimoniali di siffatta portata non devono, però, valicare i limiti di cui all’art. 210 c.c. e perciò non devono urtare né il limite inderogabile dell’uguaglianza fra coniugi né possono avere ad oggetto beni che devono restare personali.
Tali convenzioni necessitano di apposita pubblicità per essere opponibili ai terzi e altresì a garanzia dei creditori dell’uno o dell’altro partner.
In conclusione, si ritiene che l’ammissione dell’istituto del rifiuto negoziale al coaquisto e l’estromissione di un singolo bene dal patrimonio soggetto alla comunione legale, costituiscano gli strumenti principali per permettere al regime patrimoniale della comunione di sopravvivere ai cambiamenti sociali e alle esigenze delle famiglie attuali.

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