Le disposizioni del testamento ed il diritto dell’erede legittimario.

Ci si chiede in questa sede come si possa procedere all’impugnazione di un testamento che risulti corretto sia dal punto di vista formale che sostanziale.
Tale eventualità si presenta quando il testatore disponga senza considerare, o considerando in modo non corretto, la posizione dei cosiddetti eredi “legittimari”.
I legittimari sono quei soggetti a cui la legge riconosce il diritto di una quota di successione legittima, la quale deve essere rispettata a pena di impugnabilità del testamento.
In ogni caso, il legittimario, il quale ne abbia interesse, può promuovere un’azione legale che si concretizza nell’ ”azione della riduzione delle disposizioni testamentarie”, disciplinata dall’art. 558 c.c.: tale azione ha natura costitutiva ed ha l’obiettivo di verificare se le disposizioni testamentarie sono in conflitto con quanto previsto dalla legge.
La suddetta azione verte ad ottenere la “reintegrazione” della quota riservata agli eredi legittimari, la quale non è stata rispettata all’interno del testamento. L’art. 557 c.c. stabilisce che i legittimati attivi a promuovere l’azione siano gli eredi legittimari o i loro eredi.
A tal proposito, si chiarisce che, le disposizioni comunque contenute all’interno del testamento, seppur lesive nei confronti dei legittimari, non sono ritenute viziate (né nulle né annullabili) e per tale ragione produrranno effetto sino a quando non verrà pronunciata la sentenza di accoglimento della domanda proposta dai legittimari, i quali hanno promosso l’azione.

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