L’assegno di divorzio e la disparità economica tra i coniugi.

Recentemente è mutata la giurisprudenza in merito alla condanna di pagamento dell’assegno divorzile tra i coniugi.
Il giudice, che dovrà ovviamente sempre tener conto del caso concreto, dovrà altresì concentrarsi sulla posizione economica del coniuge che richiede l’assegno divorzile.
I parametri per ottenere tale contributo sono cambiati. L’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale, imprescindibile ma in pari misura compensativa e perequativa.
Pertanto un coniuge dovrà corrispondere l’assegno di divorzio all’altro solo se quest’ultimo non è in grado effettivamente di raggiungere una autosufficienza economica. Ciò a tutela dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
Tra i vari criteri per comprendere se è dovuto o meno l’assegno divorzile rientra altresì quello di valutare, in concreto, se lo scioglimento del vincolo matrimoniale abbia generato un importante squilibrio economico tra marito e moglie.
Una interessante pronuncia della Corte di Cassazione rileva che quando il marito ha potuto intraprendere una brillante carriera lavorativa, e la moglie, anche per scelta familiare, si è dedicata esclusivamente alla cura ed accudimento dei figli, se quest’ultima è divenuta titolare di un ingente patrimonio (produttore di reddito) costituito, di fatto, con l’apporto del marito, allora è possibile ritenere che sia stato già riconosciuto il sacrificio delle aspettative professionali della moglie.
L’esigenza perequativa dell’assegno di divorzio è quindi già stata svolta dal contributo del marito nella costituzione del patrimonio della moglie.

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