Studio Legale Bolzani Cerrato

L’assegnazione della casa familiare: trascrizione ed opponibilità a terzi.

25 marzo 2022
L’assegnazione della casa familiare: trascrizione ed opponibilità a terzi.

L’istituto dell’assegnazione della casa familiare trova il proprio fondamento nella necessità di assicurare alla prole la conservazione dell’habitat familiare nonostante la fine della convivenza tra i genitori.

Originariamente l’art. 6 della legge n. 898/70 prevedeva che l’assegnazione, in quanto trascritta, fosse opponibile al terzo ai sensi dell’art. 1599 c.c., qualora il provvedimento avesse data certa.

D’altro canto il legislatore ha previsto che il provvedimento di assegnazione della casa familiare fosse opponibile al terzo acquirente, anche se non trascritto, nel limite di nove anni dalla data di emanazione.

Si riteneva che il diritto di assegnazione della casa familiare avesse natura obbligatoria e come tale potesse venire ad esistenza indipendentemente dalla trascrizione.

La trascrizione diveniva così di natura dichiarativa ai soli fini di opponibilità passati i nove anni.

La riforma sull’affidamento condiviso, l.54/2006, ha introdotto l’art. 155 quarterche prevedeva esplicitamente che il provvedimento di assegnazione e la revoca fossero trascrivibili e opponibili ai sensi dell’art. 2643 c.c.

In seguito, il d. lgs. N.154/2013 ha confermato altresì la trascrivibilità del provvedimento di assegnazione e di quello di revoca ai sensi dell’art. 2643 c.c.

Nonostante ad oggi ne sia prevista la trascrizione, l’opinione prevalente ritiene che il diritto all’assegnazione della casa familiare conserva la sua natura personale.

Sarà quindi opponibile ai terzi, nel limite del novennio, anche in assenza della trascrizione del relativo provvedimento giudiziario.

In pratica, ove l’assegnazione non sia stata trascritta, nessuna norma impedisce al giudice di applicare, in via residuale, la regola dettata dall’art. 1599 c.c., garantendo così il diritto dell’assegnatario a continuare ad abitare la casa familiare per almeno nove anni nei confronti di coloro i quali possano nel frattempo vantare pretese sul bene.

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