Studio Legale Bolzani Cerrato
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Diritto di Famiglia

L'assegnazione della casa familiare: non è diritto di abitazione dei figli

22 settembre 2026
L'assegnazione della casa familiare: non è diritto di abitazione dei figli

L’assegnazione della casa familiare, ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., seppur finalizzata a tutelare gli interessi della prole, non conferisce ai figli un autonomo diritto di abitazione sull’immobile; diversamente, essa attribuisce al solo genitore assegnatario, collocatario o convivente, un diritto personale di godimento funzionale al soddisfacimento delle esigenze abitative dei figli.

Ne consegue che, qualora il genitore beneficiario rinunci all’assegnazione della casa familiare e venga meno la convivenza con la prole, cessa il titolo che legittima il godimento dell’immobile senza che il figlio possa subentrare nella posizione giuridica del genitore o rivendicare l’assegnazione della casa familiare in proprio. Tale principio trova altresì applicazione nell’ipotesi in cui il figlio sia maggiorenne, economicamente non autosufficiente o affetto da invalidità, in assenza di una condizione di disabilità grave.

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