L’alternanza dei genitori nella casa coniugale corrisponde al preminente interesse del minore?

Qual è il superiore interesse del minore?
Questo è il primo quesito sul quale il Giudice di famiglia deve sempre interrogarsi. L’obiettivo del Tribunale è quello di garantire il benessere psicofisico alla prole ricercando quale sia il miglior nuovo equilibrio per il nucleo familiare.
Al fine di individuare la miglior risposta, il Giudice deve innanzitutto tener in considerazione il diritto alla bigenitorialità del minore che dovrà sempre essere garantito, indipendentemente dall’intento separativo dei genitori.
In base all’esigenze del figlio, alla sua età, al suo quotidiano ed alle sue attitudini, il Tribunale deve disporre un regolamento che non pregiudichi il benessere psicofisico del minore.
Lo scontro giudiziale tra la diade genitoriale avviene proprio perché molte coppie non colgono che i bisogni dei minori devono essere anteposti ai propri. Sono gli adulti a doversi adeguare alle necessità dei minori, mai viceversa.
Come risulta dalla giurisprudenza riportata, gli accordi separativi sono di certo la principale fonte di ausilio che il Giudicepuò ricevere.
Infatti, in siffatti casi, sono proprio i genitori, ovvero isoggetti che meglio di tutti conoscono le abitudini ed attitudini dei propri figli, che proponendo un’alternanza nella casa familiare guidano il Tribunale e gli indicano la miglior strada da percorrere, per assicurare al minore una sana crescita nonostante il loro intento separativo.
Tale consapevolezza ha indotto i Giudici di merito ad accogliere proposte congiunte di collocamento invariato.
È necessario invece riflettere ulteriormente sulle pronunce di collocamento invariato in sede di contenzioso.
In tal caso, infatti, il Tribunale, in assenza della collaborazione dei genitori, deve esperire una approfondita indagine sul nucleo familiare per comprendere quale sia il nuovo miglior progetto ed assetto familiare per il minorea seguito dell’atto separativo.
Come già emerso da alcune decisioni, anche provvisorie, a parità di responsabilità genitoriale, il Giudicedeve innanzitutto prendere atto di una concreta assenza di conflitto tra la coppia relativamente alla genitorialità ed alla gestione della prole. Solo successivamente, potrà eventualmente disporre di un alternanza domiciliare.
La disposizione di collocamento invariatodovrà essere argomentata come unica risposta alle esigenze del minore. Deve trattarsi di una decisione presa a tutela della salvaguardia dell’habitat del minore al fine di garantire a quest’ultimo di mantenere le proprie abitudini e di esprimere pienamente le proprie aspirazioni. Il Giudice dovrà quindi porre in essere una valutazione prognostica reale sull’eventuale allontanamento dalla casa familiare di un genitore.
L’alternanza nell’abitazione quindi potrà essere disposta nel caso il cui il Tribunale ritenga fondato il timore che le nuove modalità di visita tra figlio e genitore non collocatario possano turbare e ledere l’equilibrio del minore e comprometterne una sua sana ed armonica crescita.
In altre parole, si prevede il collocamento invariato solo quando è dimostrato che si tratti dell’unica alternativa possibile ad un maggior pregiudizio per il minore.

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