L’affidamento del minore all’Ente/Servio Sociale in separazione o divorzio

Nei giudizi di separazione o divorzio, il giudice può decidere di affidare il minore a persone diverse dalla famiglia oppure a istituzioni pubbliche, per assicurare che le sue necessità siano protette.
Spesso, la soluzione più comune è che il minore venga affidato all’ente territoriale, che può essere chiamato in diversi modi, come affidamento al Servizio Sociale, al Comune o al Sindaco.
Questa decisione può essere presa dal Giudice in pendenza di procedimenti di separazione, di divorzio o in processi di genitori non coniugati.
Per esempio, in pendenza di separazione o divorzio, nell’ipotesi in cui uno dei genitori continua ad impedire al minore di avere un rapporto con l’altro, il principale compito del responsabile del servizio socio assistenziale sarà aiutare i figli a mantenere un buon rapporto con entrambi i genitori e cercare di ridurre il conflitto familiare.
In base alle necessità da perseguire, l’affidamento al servizio sociale può assumere svariate forme.
Quando il minore viene affidato al Servizio Sociale, i genitori hanno una responsabilità limitata.
L’ente affidatario fornirà al nucleo familiare tutti gli strumenti necessari per ripristinare il regime di affidamento ordinario ovvero l’affidamento condiviso ( Affidamento condiviso: non significa frequentazione paritetica genitore/figlio.)
Il servizio sociale, oltre a monitorare le condotte dei genitori e la crescita dei minori, ha quale obiettivo quello di indirizzare la famiglia verso una nuova autonomia familiare.
La recente riforma legislativa (c.d. Cartabia) prevede che l’affidamento (Separazione/divorzio: affidamento del minore al Servizio Sociale) all’ente può avere una durata massima pari a 24 mesi. Oltre questo termine, salvo un diverso provvedimento del giudice, i genitori saranno reintegrati nella loro piena responsabilità genitoriale e potranno esercitarla in maniera condivisa.

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