L’adozione nei casi particolari: gli effetti sull’adottante.

L’adozione in casi particolari, prevista all’art. 44 L. 184/83, ha la funzione di attribuire una veste giuridica e quindi garantire tutela al rapporto che si crea allorquando un minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, o a quei minori che si trovino in particolari situazioni di difficoltà.
L’adozione è dichiarata con sentenza dal Tribunale per i Minorenni e produce i suoi effetti a far tempo dalla pubblicazione del provvedimento.
Ma quali sono gli effetti?
Innanzitutto, l’adottante esercita sul minore la responsabilità genitoriale. Ovviamente, se il minore è adottato da due coniugi o dal coniuge del genitore, questi eserciteranno la responsabilità genitoriale in via congiunta. Avendo acquisito il ruolo di genitore, in forza dell’art. 147 c.c. l’adottante ha l’obbligo di mantenere, istruire ed educare il minore. Per quanto concerne i genitori biologici, questi ultimi hanno la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, salvo contrario provvedimento del Tribunale Minorile qualora tutto ciò si rilevi di pregiudizio per il minore.
Qualora il minore sia intestatario di beni, l’amministrazione è in capo all’adottante che, pur non avendo l’usufrutto legale sugli stessi, può impiegare le rendite per spese nell’interesse del minore, con l’obbligo di investire l’eventuale eccedenza in modo. Peraltro, è previsto ex lege un obbligo di inventario dei beni del minore in capo all’adottante.
Un ulteriore effetto è, come nell’adozione ordinaria, l’assunzione del cognome dell’adottante, che viene anteposto ha quello originario del minore.
Tutto ciò posto, i più rilevanti effetti dell’adozione nei casi particolari ex art. 44 l. 184/83 concernono il profilo successorio:nessun diritto di successione è infatti attribuito all’adottante nei confronti dell’adottato, e tanto meno della famiglia di lui. La posizione ereditaria del figlio adottivo è invece equiparata a quella del figlio nato nel matrimonio.
Alla luce di tutto quanto suddetto, l’adozione in casi particolari è fonte di arricchimento per il minore sotto ogni profilo e come tale istituto di grande tutela per lo stesso.

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