Studio Legale Bolzani Cerrato

L’adozione dei maggiorenni: rapporti adottante e adottato.

14 ottobre 2021
L’adozione dei maggiorenni: rapporti adottante e adottato.

Quando si parla di adozione, sorge spontaneo limitarsi a pensare alla “tradizionale” adozione di minorenni.

In realtà, non tutti sanno che l’articolo 291 del codice civile prevede anche un’altra forma di adozione, oltre a quella dei minorenni,la cosiddetta adozione di persone di maggiore età.

 

Sorta in origine con lo scopo di assicurare un discendente a chi ne fosse privo, l’adozione di maggiorenne, a seguito di un’importante pronuncia della Corte costituzionale, è oggi consentita anche a coloro i quali siano già genitori. Con una specificità: l’adottante deve richiedere il consenso dei propri figli, sia maggiorenniche minorenni(caso in cui è altresì prevista la nomina di un Curatore speciale).   

 Per l’adozione di maggiorenneè richiesto l’assenso dei genitori dell’adottando e del coniuge dell’adottante – ove presenti.

 L’adozione produce i suoi effetti dalla data di emanazione del decreto che la pronuncia e l’adottatoantepone al proprio il cognome dell’adottante.

 Ulteriore particolarità risiede nel fatto che l’adottato conserva tutti i diritti e tutti i doveri verso la propria famiglia d’origine, mentre non si crea alcun rapporto tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

 Per quanto riguarda la successione, l’adottantenon acquisisce alcun diritto successorio, mentre l’adottato è equiparato ai figli non adottativi del genitore adottante.

 

Infine, l’adozione può anche incorrere in revoca a causa di indegnità dell’adottante o dell’adottato, su istanza dell’uno o dell’altro.

Primo colloquio

Hai bisogno di assistenza legale?

Il primo incontro è dedicato all'ascolto. Senza impegno, in totale riservatezza.

Chiama lo studio