L’adozione dei maggiorenni: rapporti adottante e adottato.

Quando si parla di adozione, sorge spontaneo limitarsi a pensare alla “tradizionale” adozione di minorenni.
In realtà, non tutti sanno che l’articolo 291 del codice civile prevede anche un’altra forma di adozione, oltre a quella dei minorenni,la cosiddetta adozione di persone di maggiore età.
Sorta in origine con lo scopo di assicurare un discendente a chi ne fosse privo, l’adozione di maggiorenne, a seguito di un’importante pronuncia della Corte costituzionale, è oggi consentita anche a coloro i quali siano già genitori. Con una specificità: l’adottante deve richiedere il consenso dei propri figli, sia maggiorenniche minorenni(caso in cui è altresì prevista la nomina di un Curatore speciale).
Per l’adozione di maggiorenneè richiesto l’assenso dei genitori dell’adottando e del coniuge dell’adottante – ove presenti.
L’adozione produce i suoi effetti dalla data di emanazione del decreto che la pronuncia e l’adottatoantepone al proprio il cognome dell’adottante.
Ulteriore particolarità risiede nel fatto che l’adottato conserva tutti i diritti e tutti i doveri verso la propria famiglia d’origine, mentre non si crea alcun rapporto tra l’adottato e i parenti dell’adottante.
Per quanto riguarda la successione, l’adottantenon acquisisce alcun diritto successorio, mentre l’adottato è equiparato ai figli non adottativi del genitore adottante.
Infine, l’adozione può anche incorrere in revoca a causa di indegnità dell’adottante o dell’adottato, su istanza dell’uno o dell’altro.

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