La revocabilità del testamento.

Il testamentoè l’atto con il quale un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dei suoi averi o di parte di essi.
Il legislatore italiano assicura la prevalenza della volontà del testatore rispetto alle altre forme di successione previste nel nostro ordinamento, permettendo al disponente di determinare liberamente a chi spetteranno i propri beni dopo la morte e assicurando altresì l’interesse pubblico alla circolazione della ricchezza e allo sviluppo economico.
A sostegno della libera determinazione della volontà del testatore, il nostro ordinamento sancisce due fondamentali caratteristiche del testamento: la revocabilità e la personalità.
Sulla base della revocabilità, il testatore risulta libero di modificare il contenuto dei suoi lasciti ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Infatti, ad assumere valore è soltanto la versione più recente del testamento. Proprio per questo motivo, il testamentodeve sempre indicare l’indicazione del luogo e della data in cui viene redatto.
In secondo luogo, il testamento viene definito un atto “personalissimo”, in quanto deve essere redatto dal predisponente in piena autonomia, senza alcun tipo di condizionamento esterno.
Corollario di quest’ultima caratteristica è l’articolo 589 del codice civile, a mente del quale viene imposto il divieto di testamentocongiuntivo e di quello reciproco.
Con testamento congiuntivo si intende quel testamento che viene redatto congiuntamente da due persone a favore di un terzo soggetto.
Per testamento reciproco, invece, si intende quel testamento in cui i testatori dispongono reciprocamente uno a favore dell’altro.
Entrambe le forme testamentarie sono considerate del tutto nulle. La ragione risiede nel fatto che non ne può essere assicurata la revocabilità, in quanto vengono predisposte attraverso la volontà di due diversi soggetti e, pertanto, in violazione dell’autonomia dell’atto.

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