La procreazione medicalmente assistita dopo la sentenza 32/21 della Corte Costituzionale

Dopo i numerosissimi interventi in tema di procreazione medicalmente assistita, la Corte costituzionale è tornata ad occuparsene con la sentenza n. 32 del 9 marzo 2021.
La procreazione medicalmente assistita in Italia è regolata dalla legge n. 40 del 2004, la quale fin da suoi esordi è stata oggetto di ampi dibattiti tra i giudici del nostro ordinamento.
Il profilo che ha maggiormente alimentato la controversia è quello relativo alle categorie di coppie ammesse alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
Nel 2019, con una sentenza molto criticata, la Corte costituzionale aveva con fermezza negato l’accesso a tali tecniche alle coppie omosessuali femminili, volendo tutelare il modello di famiglia tradizionale costituito dalla presenza di un padre e di una madre.
Di fronte all’inerzia parlamentare, la Corte costituzionale è intervenuta nel 2021 esortando il legislatore a colmare il grande vuoto di tutela presente nel nostro ordinamento.
Il caso era nato da una coppia omosessuale femminile che aveva praticato all’estero un progetto di procreazione medicalmente assistita e che richiedeva il riconoscimento dello status di figlio anche in capo alla madre intenzionale.
La legge italiana attualmente in vigore, infatti, non consente il riconoscimento alla madre intenzionale della responsabilità genitoriale.
La Corte costituzionale adita ha deciso di non entrare nel merito del caso ma, a differenza della sentenza del 2019 con la quale aveva affermato un diniego di accesso alle coppie omosessuali femminili alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, questa volta ha dichiarato la necessità di riempire “l’intollerabile vuoto di tutela degli interessi dei minori”, indicando anche alcuni interventi esemplificativi, come la riscrittura delle previsioni dello status filiationis e una nuova tipologia di adozione che garantisca la pienezza dei diritti dei nati.
La Corte, dunque, ha lasciato al Legislatore il compito di individuare il “ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana”per fornire adeguata tutela ai diritti del minore “alla cura, all’educazione, all’istruzione, al mantenimento, alla successione e, più in generale, alla continuità e al conforto di abitudini condivise”.

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