La modifica o revoca del provvedimento del giudice

Il provvedimento del giudice può essere modificato o revocato solo in presenza di due ragioni giusitificatrici: una sostanziale (nuovi fatti sopravvenuti) e una processuale (nuovi accertamenti istruttori).
Lo scopo è quello di garantire che le decisioni del giudice, sia in ambito personale che patrimoniale, possano adattarsi nel tempo a mutamenti delle circostanze di fatto e alle risultanze dell’istruttoria, per assicurare la necessaria corrispondenza tra la realtà sostanziale e le misure provvisorie disposte dal giudice. (La discrezionalità del giudice della separazione: assegno di mantenimento per il coniuge)
Non è consentito che il giudice possa liberamente modificare o revocare un provvedimento adottato in precedenza per il solo fatto di aver svolto una valutazione diversa in un momento successivo.
Per quanto riguarda la differenza della modifica-revoca con la possibilità di proporre reclamo, quest’ultimo strumento mira ad una nuova valutazione del provvedimento impugnato alla luce degli stessi fatti e documenti già prodotti, in quanto se ne contesta l’erroneità. (Corte Appello Milano: la Sclerosi Multipla non è di ostacolo all’adozione internazionale di minore)

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