La dichiarazione giudiziale di paternità e/o di maternità su istanza del figlio.

L’art. 269 del codice civile prevede che la paternità o la maternità possano essere giudizialmente dichiarate. Ciò significa che se un figlio non è stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può agire in giudizio al fine di far accertare giudizialmente in Tribunale chi sia il genitore e, di conseguenza, far dichiarare lo status di figlio tramite “azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità”.
La procedura giudiziale si compone di due fasi: 1) il giudizio di ammissibilità, ove il Tribunale valuta in via preliminare l’ammissibilità della domanda e 2) il giudizio di merito: la competenza a decidere sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità sarà del Tribunale del luogo dove risiede il presunto genitore o, qualora quest’ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi.
Nel caso in cui il figlio che vuole chiedere l’accertamento sia minorenne, la competenza spetta al Tribunale per i Minorenni del luogo dove il presunto genitore ha la residenza; inoltre, la domanda in giudizio dovrà essere avanzata nel suo interesse dal genitore che lo abbia già riconosciuto o dal tutore, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni (con la precisazione che, se il figlio ha già compiuto sedici anni, dovrà essere sentito dal Tribunale prima che l’azione sia promossa o proseguita). Nel caso in cui si volesse far dichiarare giudizialmente la paternità o la maternità di un figlio non riconosciuto che sia deceduto, l’azione potrà essere iniziata anche dai suoi discendenti entro due anni dalla morte. In tutti gli altri casi, l’azione è imprescrittibile.
Si badi bene che nel caso di figlio minorenne non riconosciuto, il genitore che eserciti la responsabilità genitoriale può chiedere l’accertamento giudiziale di paternità o maternità nei confronti del presunto genitore. Nel caso in cui, invece, il genitore volesse riconoscere la propria genitorialità, la norma di riferimento sarà l’art. 250 c.c..

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