Studio Legale Bolzani Cerrato

La Corte Costituzionale e i legami di parentela in caso di adozione del minore.

9 settembre 2022
La Corte Costituzionale e i legami di parentela in caso di adozione del minore.

In tema di adozione, La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 febbraio 2022 n. 79, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 55, l. n. 184/1983: a parere della Consulta la norma è illegittima nella parte in cui, tramite il rinvio all’art. 300 c.c., prevede che l’adozione in casi particolari non istituisca alcun rapporto civile tra il soggetto adottato e i parenti dell’adottante.

 

Nella pronuncia relativa all’adozione, la Corte Costituzionale osserva innanzitutto il fatto che, alla stregua del combinato disposto degli artt. 315 e 74 c.c., tutti i figli, siano essi naturali, legittimi o adottati, entrano a far parte della famiglia di ciascun genitore e con essa creano un rapporto di parentela.

Solo in questo modo, infatti, è possibile dare attuazione concreta agli artt. 3  e 31 Cost, che altrimenti sarebbero violati. 

 

La Consulta, proseguendo nell’argomentazione, ha altresì evidenziato dei profili di criticità con riferimento all’art. 117 Cost., in collegamento con l’art. 8 CEDU. Secondo l’interpretazione che la Corte di Strasburgo dà alla nozione di vita familiare, infatti, l’istaurazione e il consolidamento di legami familiari tra minore adottato e parenti dell’adottante è un diritto fondamentale per il minore, il quale non può essere per nessun motivo negato.

 

È alla luce di queste premesse che la Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso del giudice di merito, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del suindicato art. 55 per violazione degli artt. 3, 31 e 117 Cost. .

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