Il TFR del coniuge dopo la sentenza di divorzio

Ai sensi dell’art. 12 bis dellalegge n. 898/1970(legge sul divorzio) il “coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio” ha diritto a “una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Preme precisare che nel computoverranno conteggiati anche gli anni di separazione, sino alla data del divorzio.
Tale diritto, oltre che la qualità di coniuge divorziato, presuppone anche che il richiedente sia titolare di un assegno di divorzio in forza di sentenza passata in giudicato (e, pertanto, definitiva) e che lo stesso non sia passato a nuove nozze.
Il diritto ad una quota del TFR percepito dall’altro coniuge , inoltre, spetta solo qualora detta indennità sia maturataal momento deldeposito della domanda di divorzio o successivamente ad essa.
Se il trattamento è maturato in costanza di matrimonio, l’altro coniuge nonpotrà vedersi riconosciuto alcun diritto sul TFR percepito dal beneficiario, in quanto non ancora pronunciato divorzio tra i coniugi né depositato ricorso per la richiesta dello stesso.
Allo stesso modo, nulla spetta al coniuge,anche nel corso del giudizio di separazione personale ed altresì qualora il trattamento sia maturato successivamente alla conclusione di tale giudizio – masempreprima del deposito della domanda di divorzio.
Preme precisare, però, che assume valore anche il regime patrimoniale prescelto dai coniugi al momento del matrimonio.
Infatti, se i coniugi si sono sposati in regime di comunione dei beni, il TFR cadendo in detta comunione, spetterà a ciascun coniuge per il 50%.
Qualora, invece, la coppia abbia scelto il regime della separazione dei beni, nulla sarà dovuto.

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