Studio Legale Bolzani Cerrato

Il testamento: i soggetti incapaci a testare.

21 aprile 2023
Il testamento: i soggetti incapaci a testare.

Premesso che per poter disporre per testamento, è sufficiente esprimere le proprie volontà per iscritto su un foglio datato e sottoscritto, preme precisare come non proprio chiunque possa redigere un testamento.

Secondo l’art. 591 Codice civile, infatti, esistono delle categorie di soggetti che sono da definirsi “incapaci di testare”.
Queste persone sono: i soggetti minorenni, gli interdetti e coloro che, anche se non interdetti, erano stati dichiarati incapaci di intendere e di volere nel momento al quale il testamento risale.

L’elenco previsto nell’art. 519 del Codice civile è da ritenersi tassativo e pertanto, la cd. incapacità di disporre pertestamento deve essere valutata come applicabile quindi a tutti quei soggetti che siano stati dichiarati effettivamente incapaci dalla legge.
L’incapacità di testare deve essere una condizione sussistente nel momento in cui il soggetto ha disposto le sue ultime volontà, non potendo rilevare nessuna circostanza precedente o successiva a tale periodo.

Tenuto conto della tassatività dell’elenco contenuto nella disposizione del Codice civile, il soggetto non dichiarato interdetto, ma solamente inabilitato potrà essere considerato capace di testare.

La ragione per la quale la norma contenuta nel Codice civile ha ritenuto di escludere il soggetto inabilitato – così come anche la persona beneficiaria di un’Amministrazione di sostegno – dall’elenco di coloro che sono ritenuti incapaci di disporre per testamento è relativa al fatto che, il soggetto inabilitato, benché sottoposto a delle limitazioni giuridiche (tra le quali quelle di non poter compiere da solo atti di disposizione di beni a titolo oneroso o fare donazioni) è un soggetto che, in realtà, ha capacità di intendere e di volere.

Preme precisare però che, quando il de cuiusche ha disposto per testamento, in vita era soggetto sottoposto ad Amministrazione di sostegno, la valutazione finale in ordine alla capacità o all’incapacità di testare dello stesso sarà da demandarsi al Giudice Tutelare, il quale potrà decidere, tramite una valutazione relativa al caso concreto, se estendere al testatore soggetto ad A.d.S., le stesse limitazioni riservate all’interdetto, e riconoscerne quindi un’incapacità di disporre per testamento , con conseguente possibilità di annullamento dello scritto.

Quando il testamento viene redatto dai soggetti di cui all’elenco dell’art. 519 del Codice civile (o, in casi particolari, anche dal soggetto sottoposto ad Amministrazione di sostegno), il documento potrà essere impugnato da chiunque ne abbia interesse, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni contenute nello scritto del de cuius incapace testare.

 

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