il sequestro nella separazione: la tutela del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento

L’articolo 156 del codice civile è una disposizione normativa che ha quale oggetto gli effetti patrimoniali della separazione, giudiziale e consensuale, tra i coniugi.
In particolare, tale norma intende tutelare il coniuge che deve ricevere un assegno di mantenimento disposto dal giudice del giudizio di separazione oppure stabilito su accordo mediante un ricorso congiunto per separazione consensuale.
Infatti, è possibile chiedere il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato a versare un mantenimento periodico qualora tale corresponsione non avvenga.
La richiesta di sequestro non può fondarsi sulla presunzione del futuro beneficiario in un eventuale mancato versamento da parte dell’obbligato.
Non potrà essere quindi accolta una richiesta preventiva: il pericolo del mancato ottemperamento non è sufficiente.
È necessario quale requisito della domanda di sequestro che il mantenimento, indipendentemente dal proprio ammontare, non venga versato.
Pertanto se il coniuge obbligato non paga o ritarda i pagamenti dell’assegno di mantenimento della separazione (consensuale o giudiziale), il beneficiario potrà chiedere al Tribunale che terzi creditori (es: datore di lavoro, l’erogatore della pensione…) possano corrispondere parte del dovuto in sostituzione del coniuge obbligato.
La richiesta di sequestro del coniuge non comporta un accoglimento automatico, infatti, il Giudice dovrà sempre valutare il caso concreto.

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